INFORMATIVA SUL CONTRATTO BASE RCA

Cos'è?

La polizza di Responsabilità Civile Auto (RCA) rappresenta la copertura obbligatoria prevista dalla legge che ogni automobilista deve sottoscrivere per poter guidare il proprio veicolo. Questa garanzia protegge il conducente assicurato dai danni causati a terzi, siano essi persone, veicoli o beni materiali, durante la circolazione stradale.

La normativa relativa all’RC Auto è regolata dall’articolo 193 del Codice della Strada, che dispone il funzionamento di questo tipo di contratto assicurativo, in cui una compagnia di assicurazioni va a liquidare i danni materiali o fisici causati dall’auto dell’assicurato a terzi in caso di incidente.

L’accordo prevede che la compagnia assicurativa, a fronte del pagamento di un premio periodico da parte del contraente, si assuma l’impegno di liquidare al danneggiato un risarcimento entro i limiti previsti da un massimale, una cifra massima che viene concordata al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Personalizzazione RCA

Quando si sceglie una polizza RCA, non si tratta solo di adempiere a un obbligo di legge, ma anche di tutelarsi in modo completo contro i rischi legati alla guida e alla proprietà di un veicolo. Per rispondere alle diverse esigenze degli automobilisti, offriamo servizi aggiuntivi che arricchiscono la copertura base, trasformandola in una soluzione più versatile e personalizzata.

Tra i principali servizi inclusi nelle polizze RCA arricchite, troviamo assistenza stradale 24/7, copertura per danni da eventi atmosferici e protezione contro atti vandalici. Queste garanzie aggiuntive offrono un’ampia sicurezza, proteggendo il veicolo e il conducente in situazioni impreviste e spesso costose.

Investire in una polizza RCA che includa questi servizi significa scegliere la tranquillità, sapendo di poter contare su un supporto affidabile in caso di emergenze, danni accidentali o danni intenzionali al proprio veicolo.

Garantisce il supporto immediato in caso di guasti meccanici, incidenti o problemi che impediscono la circolazione del veicolo. Il servizio prevede il traino presso il centro assistenza più vicino, una vettura sostitutiva, l’invio di un tecnico sul posto e, in alcuni casi, il trasporto degli occupanti fino alla destinazione.

La copertura per Infortunio Conducente è una garanzia opzionale che arricchisce la polizza RCA, pensata per tutelare il conducente in caso di incidenti durante la guida del veicolo assicurato. Mentre la polizza RCA obbligatoria copre i danni causati a terzi, questa estensione offre protezione al conducente stesso, spesso non inclusa nelle coperture base.

Protezione contro i danni causati da fenomeni naturali come grandine, alluvioni, tempeste, trombe d’aria o nevicate eccezionali. Questa estensione consente di ottenere un indennizzo per riparazioni o sostituzioni derivanti da eventi meteorologici straordinari.

Indennizzo in caso di danni intenzionali al veicolo causati da terzi, come graffi sulla carrozzeria, rottura di vetri o danneggiamenti più gravi. La copertura è particolarmente utile in aree ad alto rischio o per veicoli parcheggiati in spazi pubblici e parcheggi non custoditi.

Questa garanzia copre i costi di riparazione o sostituzione dei vetri del veicolo (parabrezza, lunotto, finestrini laterali) in caso di rottura accidentale o danni causati da eventi esterni. Alcune polizze includono anche la copertura per i danni ai vetri del tetto panoramico, garantendo una protezione completa.

Protegge il veicolo contro il furto totale o parziale, inclusi i danni subiti durante un tentativo di furto, e contro gli incendi di natura accidentale o dolosa. La copertura può includere accessori aggiuntivi e apparecchiature non di serie, personalizzando il livello di protezione in base al valore reale del veicolo.

Classi di Merito: La legge Bersani

La legge Bersani del 2006 ammette la possibilità di stipulare un’assicurazione auto per un nuovo veicolo approfittando della stessa classe di merito di un altro veicolo già assicurato, a patto che sia di proprietà dello stesso guidatore o di un altro membro dello stesso nucleo familiare.

Per comprendere meglio l’applicazione di tale legge, è necessario fare chiarezza sul sistema bonus-malus, che regola le polizze assicurative tramite le classi di merito. Classi che vanno da un valore di 1 a 18: la prima è quella migliore e più economica, mentre l’ultima è associata a un premio assicurativo più alto; variano ogni anno in base al comportamento dell’automobilista.

Secondo la normativa, se un soggetto assicurato è il responsabile di un sinistro, salirà di due categorie, mentre scenderà di una in caso di comportamento virtuoso. In più, ogni nuovo assicurato parte da una categoria base fissata a 14, a meno che non decida di sfruttare la classe di merito più vantaggiosa di un parente prossimo.

E in caso di polizza scaduta?

Come stabilisce l’articolo 193 del Codice della Strada, quando la tua assicurazione auto è scaduta e non rinnovata da non più di 15 giorni, la compagnia assicurativa è tenuta a coprire ugualmente i danni causati dal tuo veicolo, e non sarà quindi necessario ricorrere al Fondo di Garanzia Vittime della Strada di cui abbiamo scritto in precedenza.

Se il sinistro si verifica invece con assicurazione auto scaduta da più di 15 giorni, il risarcimento del danno è garantito dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che si rivarrà successivamente nei confronti del conducente non assicurato. In più, se si circola con l’assicurazione scaduta oltre i 15 giorni di tolleranza previsti dalle polizze annuali, rischi il sequestro del veicolo e una sanzione amministrativa che va da 866 a 3.464 euro.

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