Modulo CAI

ISTRUZIONI PER L’IMPIEGO DEL MODULO
DI «CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE – DENUNCIA DI SINISTRO»
Nel compilare il modulo ricordare:–di servirsi per rispondere alle domande:
a) n. 6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione (Certificato o Carta verde);
b) n. 9 del questionario, della propria patente di guida;–al n. 10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo ivi riprodotta il punto di urto iniziale;–al n. 12, di apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle quali sono indicate le circostanze dell’incidente e di
indicare il numero totale delle caselle così segnate;–al n. 13, di redigere un grafico del sinistro.
Nel caso in cui il conducente dell’altro veicolo non accetti di sottoscrivere anch’egli il modulo, si dovrà compilare
integralmente il modulo stesso per la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al
veicolo della controparte (veicolo B) sarà sufficiente rispondere alla domanda n. 7 ed indicare al n. 8 la denomina
zione della Compagnia di assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande.
Completare le informazioni di cui ha bisogno l’assicuratore compilando il modulo anche sul retro ed il foglio “altre
informazioni”.
Se l’altro conducente è in possesso di un modulo redatto in lingua diversa, potrà essere utilizzato anche detto
modulo, purchè conforme al presente.
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7.

Il presente modulo deve, a norma dell’art. 143 (*), comma 1 del D. Lgs. n. 209 del 2005 “Codice delle assicurazioni
private” essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a
motore.
Il presente modulo può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall’art. 148 comma 1 e 2 (**), D.
Lgs. n. 209 del 2005: a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà
presentata all’assicuratore del responsabile.
Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano
coinvolti 3 veicoli, e cosi via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Se il modulo è sottoscritto anche
dall’altro conducente esso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui agli articoli 143,
secondo comma, e 148 primo comma, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 209 del 2005.
(*) Art. 143 del D. Lgs. n. 209 del 2005 “Codice delle assicurazioni private”
«Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi
proprietari, sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è
approvato dall’Isvap. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del Codice Civile per l’omesso avviso di sinistro.
Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di
assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso».
(**) Art. 148 comma 1 e 2 D. Lgs. n. 209 del 2005
«Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata dalla
denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle
ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare
l’offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
L’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste
anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi
diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione
delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa,
dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione
con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale docume

Segnalazione

In caso di incidente stradale, anche se non sei stato tu a causarlo e non ne sei responsabile, avvisaci appena possibile. Compila la constatazione amichevole e indica i dati dei due mezzi coinvolti, le targhe, le compagnie di assicurazione, la data e la dinamica dell’incidente. Firmate entrambi il modulo per evitare contestazioni e rendere tutto più rapido.

In caso di furto, incendio e atti vandalici vai prima dalle autorità e fatti rilasciare una copia della denuncia o del verbale di intervento. Raccogli e conserva tutti i documenti utili: dati anagrafici, numero di polizza, copia del verbale in caso di intervento delle autorità e documentazione dell’evento (foto, ritagli di giornale in caso di eventi naturali…).

Se sei un nostro assicurato la segnalazione del sinistro puoi farla contattando la nostra agenzia allo +39 0942 75 61 28 o contattando la nostra agenzia di assicurazioni.

La nostra agenzia o la tua compagnia assicurativa, raccolgono tutta la documentazione, aprono la pratica di sinistro e la mandano al Centro Liquidazione Danni che la analizza e valuta se serve una perizia.

Riparazione

Se devi far riparare la tua auto, l’agenzia o il numero verde ti indicano la Carrozzeria affiliata più vicina.

Basta chiamare e prendere appuntamento per riparare l’auto, senza pagare nulla.

Se scegli di far riparare la tua auto in una Carrozzeria affiliata non è necessario che incontri il nostro perito. Quest’ultimo provvederà a contattare direttamente il carrozziere. In caso contrario un perito incaricato  ti chiamerà per prendere un appuntamento per una verifica del danno. Dopo aver valutato tecnicamente il mezzo danneggiato, il perito invia invierà la documentazione con la sua stima alla tua compagnia assicurativa

Risarcimento

Il liquidatore analizza la tua pratica, con o senza l’eventuale perizia, e definisce il pagamento. Per quantificare al meglio i danni e la dinamica dell’incidente, i nostri liquidatori potrebbero sempre contattarti per richiederti informazioni aggiuntive: preventivi, scontrini, fatture ed eventuali foto.

A seconda della responsabilità accertata per l’incidente, il liquidatore provvede a saldare la Carrozzeria affiliata oppure a rimborsarti.

Per rendere più veloce il pagamento lascia le tue coordinate bancarie: riceverai il bonifico direttamente sul conto corrente. In alternativa sarai pagato con un assegno, che ti verrà spedito a casa o in agenzia.

P.Iva/Cod.F.: 02556610836
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Orari di apertura:
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